Dal 1°gennaio 2010 la domanda per ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità va inoltrata all'INPS per via telematica collegandosi al sito www.inps.it. Con le nuove indicazioni normative del Decreto legge n. 90/14 i minori titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile, cecità o indennità di comunicazione per sordità non devono essere più sottoposti a nuova visita, al compimento della maggiore età, con relativa sospensione dei benefici: in via automatica possono continuare a percepire le prestazioni economiche e a godere dei benefici. L’interruzione dei benefici non è più regolare, anche per tutti gli altri invalidi civili e persone con handicap (già maggiorenni) in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità.
Il decreto stabilisce inoltre che i neomaggiorenni titolari di indennità di frequenza, al compimento della maggiore età vengano sottoposti a nuova visita ma anche che, su istanza, non perdano i benefici economici quando sono in attesa di visita (i chiarimenti operativi sono contenuti nel messaggio INPS n 6512 dell’8 agosto 2014). Con le nuove indicazioni normative del 2014 si prevede anche la possibilità per le Commissioni ASL di rilasciare il certificato provvisorio al termine della visita di accertamento; il certificato provvisorio potrà essere utilizzato sia per chiedere i 3 giorni di permesso di cui all’art 33 della legge 104/92 sia per accedere al congedo retribuito di 2 anni per l’assistenza di persone con handicap grave (d.lgs 151/01). È previsto anche l’esonero dalle visite di controllo e revisione per le persone con disabilità stabilizzata e ingravescente, anche se non titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione.
La prima visita di accertamento sanitario deve essere fissata entro 3 mesi dalla data di inoltro della domanda. Nel caso in cui ciò non accada, si può presentare una diffida a provvedere all'Assessorato alla sanità della regione territorialmente competente (in copia anche all’ufficio INPS di riferimento). Scarica il modulo (ritardo nel fissare data della visita invalidità - 3 mesi)
L’accertamento sanitario deve essere effettuato entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda (art. 3 comma 1 del D.P.R. 698/94). Nel caso che tale tempistica non venga rispettata, è necessario inviare una segnalazione/sollecito: scarica il modulo (richiesta di informazioni stato procedimento invalidità civile)
L'accertamento della condizione di invalidità civile e handicap, quando riguarda soggetti con patologie oncologiche, deve essere effettuato dalle commissioni mediche entro 15 giorni a partire da quando è stata inoltrata la domanda: lo precisa l’art. 6 della legge 80 del 9 marzo 2006. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti. Nel caso che i termini di tempo non vengano rispettati, è possibile inviare una segnalazione/sollecito: scarica il modulo (mancata convocazione a visita entro 15 giorni)
Per avere accesso alle informazioni inerenti lo stato della pratica: scarica il modulo (richiesta di informazioni stato procedimento invalidità civile)
Il Decreto 2 agosto 2007 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute ha individuato 12 condizioni patologiche rispetto alle quali sono escluse le visite di controllo. È compito del medico abilitato alla certificazione indicare nel certificato stesso se il cittadino rientra nelle condizioni descritte dal Decreto. Nel caso si posseggano i requisiti per essere esonerati dalla revisione, ma si venga comunque chiamati a visita: scarica il modulo (esenzione dalla visita di controllo sulla permanenza dello stato invalidante)