Menu

Approfondimenti

La normativa europea tutela i passeggeri che viaggiano nell’ambito dell’UE a bordo di treni, autobus, navi e aerei, riconoscendo un insieme di diritti essenziali. Questi diritti sono garantiti per ciascun modo di trasporto. 

I Regolamenti europei consentono ai passeggeri di godere di pari diritti in tutto il territorio dell’Unione, senza discriminazioni e a prescindere dalla loro nazionalità o da quella del mezzo utilizzato.

 

SE VIAGGI IN AUTOBUS

Se decidi di viaggiare in autobus, percorrendo più di 250km a tratta, sappi che esistono specifici diritti da esigere in caso di disservizi come ritardi cancellazione della corsa.

Sappi che hai diritto a:

  • essere informato della situazione (di ritardo o cancellazione) quanto prima, e comunque entro e non oltre i trenta minuti successivi all’orario di partenza previsto;
  • essere trasportato, appena possibile, alla destinazione finale senza costi aggiuntivi oppure al rimborso del biglietto in caso di:
    • cancellazione;
    • ritardo alla partenza superiore a 120 minuti;
    • overbooking.

Se in caso di ritardo o cancellazione non ti viene offerta la possibilità di scegliere tra il rimborso del biglietto o la continuazione del viaggio in modalità simile, appena possibile, potrai chiedere il rimborso del prezzo del biglietto, oltre a una somma pari al 50% del costo del biglietto. Tale somma ti dovrà essere corrisposta entro un mese dalla richiesta;

  • ricevere assistenza: (in caso di viaggio di durata superiore alle 3 ore) se il tuo autobus è cancellato o in un ritardo di oltre 90 minuti alla partenza dalla stazione, avrai diritto gratuitamente a spuntini, pasti o bevande purché possano essere ragionevolmente forniti; alla sistemazione in albergo, o altro alloggio, nel caso di partenza in un giorno successivo. 

_______________________________________________________________________________

 

SE VIAGGI IN NAVE

Se decidi di viaggiare in nave, e incorri in ritardi o cancellazioni, hai precisi diritti da poter esigere.

CANCELLAZIONE O RITARDO ALLA PARTENZA SUPERIORE A 90’

In caso di cancellazione o ritardo, devi essere sempre informato dal vettore o dall’operatore del terminale, quanto prima e comunque non oltre 30 minuti dopo l’orario di partenza originariamente previsto, della situazione, dell’orario di partenza e dell’orario di arrivo previsti, non appena tale informazione è disponibile.

Se il tuo viaggio in nave viene cancellato o subisce un ritardo alla partenza superiore a 90 minuti, hai diritto a scegliere immediatamente tra:

  • il rimborso del biglietto (che deve essere effettuato entro sette giorni dalla richiesta) e, se necessario, il trasporto gratuito verso il suo punto di partenza iniziale, non appena possibile;
  • oppure la prosecuzione del viaggio con trasporto alternativo, non appena possibile, a condizioni di viaggio simili e senza spese aggiuntive.

Se la partenza viene cancellata o ritardata di oltre 90 minuti, nella maggior parte dei casi il passeggero in partenza da un terminale portuale ha anche diritto:

  • a spuntini, pasti o bevande (proporzionalmente al tempo di attesa), se disponibili e se possono essere ragionevolmente forniti;
  • a una sistemazione adeguata, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero, ove sia fisicamente possibile.

RITARDO ALL’ARRIVO

Se il tuo viaggio in nave subisce un ritardo all'arrivo alla destinazione finale, hai diritto ad un indennizzo commisurato al ritardo e alla durata del viaggio. L’indennizzo è pari al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno:

  1. 1 ora di ritardo in un servizio regolare che dura fino a 4 ore;
  2. 2 ore di ritardo in un servizio regolare la cui durata è di più di 4 ore ma non superiore a 8 ore;
  3. 3 ore di ritardo in un servizio regolare superiore a 8 ore ma non superiore a 24 ore; oppure
  4. 6 ore di ritardo in un servizio regolare superiore a 24 ore.

Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato ai punti da 1) a 4), l'indennizzo è pari al 50% del prezzo del biglietto.

L'indennizzo non è dovuto se il vettore prova che la cancellazione o il ritardo è provocato da condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave o da circostanze straordinarie che ostacolano l’esecuzione del servizio passeggeri e che non potevano in alcun modo essere evitate. Non è dovuto, inoltre, ai passeggeri: con biglietti aperti; informati della cancellazione o del ritardo prima dell’acquisto del biglietto; che hanno causato la cancellazione o il ritardo.

L'indennizzo è corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda e può essere effettuato mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili, in particolare per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione. È erogato in denaro su richiesta del passeggero e i vettori possono introdurre una soglia minima (non superiore a 6 Euro) al di sotto della quale l'indennizzo non è previsto.

 

Per saperne di più

I tuoi diritti quando viaggi in aereo

I tuoi diritti quando viaggi in treno

 

Approfondimento realizzato nell’ambito delle attività finanziate dal MIMIT. D.M. 6/5/2022, art. 5

Cinzia Pollio

Iscriviti alla newsletter

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido


Valore non valido

Valore non valido