Cittadinanzattiva, a meno di un mese dalla approvazione definitiva dei decreti attuativi della Riforma del Terzo Settore, è stata audita dalla Commissione Affari Sociali, chiamata a esprimere un parere al Governo, obbligatorio ma non vincolante. Al termine dell’audizione la Vice segretaria generale, Anna Lisa Mandorino, ha inviato una lettera aperta al Sottosegretario Bobba sui principali aspetti critici della legge a parere di Cittadinanzattiva, cioè l’approccio che privilegia gli enti erogatori di beni e servizi rispetto alle organizzazioni di tutela dei diritti, di intervento diretto sui beni comuni e di sostegno ai soggetti deboli; l’esclusione delle organizzazioni di tutela dei consumatori; il fatto di considerare fra le attività di interesse generale prestazioni legate dei LEA, i Livelli essenziali di assistenza, dopo tanti anni finalmente aggiornati, la cui erogazione è dovere non delegabile delle istituzioni anche perché a carico della fiscalità generale. Ecco il testo della lettera.
“Gent.mo Sottosegretario Bobba,
faccio seguito all'incontro tenutosi presso la sede del PD negli scorsi giorni fra ministri, parlamentari e organizzazioni di terzo settore e avente a oggetto i decreti attuativi della riforma del terzo settore che stanno completando il loro iter, per richiamare la Sua attenzione sui due punti sollevati nel corso del mio intervento e che credo meritevoli di un Suo ulteriore riesame.
Mi riferisco, in particolare, all'articolo 5, comma 1, del Decreto recante “Codice del terzo settore” laddove sono elencate le attività che si considerano di interesse generale e che, se svolte, determinano l’inserimento nel Registro unico degli enti di Terzo settore.
Pur avendo apprezzato, infatti, la centralità riconosciuta, prima dalla legge delega ora dai decreti attuativi, al tema dell’interesse generale e in particolare delle attività di interesse generale ai fini della definizione stessa di Terzo settore, ai sensi dell’articolo 118 ultimo comma della Costituzione, riteniamo che l’elenco contenuto nell'articolo 5 comma 1 del Decreto succitato non possa ritenersi esaustivo di tutte le attività di interesse generale svolte dalle organizzazioni di Terzo settore. E questo per due ordini di ragioni: il primo è che non ci sembra sia attribuita la stessa dignità e lo stesso rilievo alle attività di advocacy e di tutela rispetto a quelle legate all'erogazione di prestazioni e servizi; il secondo è che l’elencazione esclude, a nostro parere, ambiti di attività altrettanto importanti e sicuramente pertinenti più di alcuni di quelli citati (per esempio, la formazione universitaria e post-universitaria): si pensi, a titolo esemplificativo, alle attività di advocacy dei pazienti, a quelle connesse alla sicurezza degli edifici pubblici, alle iniziative di promozione dell’attivismo civico, alla sensibilizzazione in tema di violenza sulle donne o di pari opportunità, alla valutazione dei servizi di pubblica utilità quale attività riconosciuta da una legge dello Stato. A questo proposito non manchiamo di segnalarle, quale associazione di consumatori riconosciuta nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che le attività di tutela dei consumatori risulterebbero anch'esse fuori dall'elenco di quelle che svolgono attività di interesse generale. Non contribuiscono dunque all'interesse generale tutte quelle attività svolte per una mobilità sostenibile, per ottenere agevolazioni per i cittadini in difficoltà come è stato nel caso del bonus energia, per negoziare condizioni più favorevoli dei mutui per chi versa in condizione di disagio economico?
Per questo Le chiediamo che:
- al comma 1, lettera w, laddove si legge “promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili” si parli piuttosto di “promozione e tutela dei diritti, in particolare di quelli sociali, di quelli politici, di quelli umani e di quelli civili”, per come definiti dalla Costituzione: manca, ad esempio, in quella lettera il riferimento al tema dei diritti sociali tra i quali sono annoverati il diritto allo studio e il diritto alla salute, due ambiti dei quali moltissime organizzazioni di cittadini si occupano pur senza fornire prestazioni e servizi;
- sia introdotto ex novoil riferimento alle “iniziative che mirano alla difesa e all'accessibilità, intese come uguaglianza nell'accesso, ai beni comuni”;
- sia introdotto ex novoil riferimento alle “iniziative di sostegno ai soggetti in condizione di debolezza”;
- sia introdotto ex novoil riferimento alle “iniziative a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi di pubblica utilità”.
Infine, come organizzazione attiva sul fronte della tutela dei diritti del malato con il suo Tribunale per i diritti del malato, chiediamo che sia eliminato, nella lettera b e c, dell’articolo 5 comma 1, il riferimento ai Livelli Essenziali di Assistenza in quanto “prestazioni e servizi che devono essere garantiti dallo Stato gratuitamente e a carico della fiscalità generale”. Il riferimento così specifico ai LEA, mentre potrebbe dare adito a una logica sostitutiva e non sussidiaria del ruolo dei soggetti di Terzo settore nell'erogazione di prestazioni essenziali rispetto alla tutela del diritto alla salute, esclude allo stesso tempo la possibilità che, in una logica davvero sussidiaria e complementare all'intervento delle istituzioni, le organizzazioni di Terzo settore possano occuparsi di quello che nei LEA non c’è ma che parimenti va a beneficio della tutela della salute dei cittadini (a titolo di esempio, le attività legate alla tutela dei pazienti affetti da malattie rare non ricomprese negli attuali elenchi riconosciuti dai Lea che resterebbero escluse da quelle considerate di interesse generale)”.