Sentenza del Tribunale di Latina contro Acqualatina. Accolte le ragioni di Cittadinanzattiva
"Siamo estremamente soddisfatti della sentenza emessa dal Tribunale di Latina contro Acqualatina e ringraziamo il nostro Legale Avv. Lucia De guidi per il grande impegno e la passione civica dimostrata".
Queste le dichiarazioni di Giuseppe Scaramuzza, segretario regionale di Cittadinanzattiva.
Con sentenza n.2972/11 il giudice dott. Mario Tanferna ha dichiarato la vessatorietà di sei clausole (n. 10, 14, 16, 17, 27 e 28) del regolamento del servizio idrico integrato.
"I cittadini-utenti", continua Scaramuzza, "avevano ragione e non subiranno più vessazioni. In questi anni abbiamo sempre denunciato queste cose e il giudice con grande senso di responsabilità ha deciso come addebiti impropri, penali incogrue e ingiuste. Gravi conseguenze che subivano i cittadini in caso di collocazione errata o spostamento dell’apparecchio di misurazione del consumo idrico, siano illegittime".
I cittadini organizzati ancora una volta riescono a portare a casa un gran bel risultato.
In particolare il Giudice Tanferna ha condannato Acqualatina:
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Per significativo squilibrio tra Gestore ed utente dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto negando all’utente la possibilità somministrazioni plurime.(Clausola 10).
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Per incongruità della penale, di importo oggettivamente eccessivo che viene posto a carico dell’utente che non comunichi il subentro nell’utenza, a prescindere dalle ragioni della mancata comunicazione. (Clausola 14).
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In quanto prevede in caso di mancato pagamento di due fatture, la sospensione delle somministrazione e l’addebito al cliente delle spese di sospensione e di riattivazione, nonché di una penale, prescindendo anche in questo caso dai motivi del mancato pagamento, non necessariamente imputabili al cliente (Clausola 16).
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In quanto prevede in favore del gestore una clausola risolutiva espressa, escludendo il diritto del consumatore di opporre l’eccezione di inadempimento, in contrasto con l’art.33 del codice del consumo (Clausola 17).
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