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Editoriali

Negli uffici non c’è quasi più nessuno e io, mi trovo al posto giusto nel momento giusto. Sono in piazza del Viminale, appena uscito dal Ministero dell’Interno. E anche questa volta, con grande soddisfazione ho in mano un plico di 36 cartelle dal titolo: “Schema di provvedimento legislativo d’urgenza recante disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti locali”.

 

Immediatamente mi corrono alla mente le parole pronunciate ieri da Napoli dal ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri: “Nella seduta del Consiglio dei ministri di domani c'è un decreto molto articolato in cui è previsto un provvedimento destinato a molti Comuni”. Lo sfoglio velocemente e vedo una netta rispondenza tra le parole della responsabile del Viminale e quei fogli. In tutto si tratta di nove più uno articoli. Nove numerati e il decimo intitolato “Art.” al quale segue un “N.B.: disposizioni in materia di Agenzia dei segretari comunali chiesta da interno con integrazioni RGS”.

Ma andiamo con ordine.

Il testo inizia all’articolo 1 con l’andare a toccare alcuni punti del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267 meglio noto come "testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. Una serie di punti emendativi che vanno ad aumentare i controlli nelle amministrazioni e, soprattutto, ad inasprire le pene per chi sperpera o non razionalizza le spese dell’ente stesso. Un punto tra i più interessanti è sicuramente quello che va a modificare l’articolo 148 (Controllo della Corte dei Conti). Questa dovrà , “con cadenza trimestrale, controllare la legittimità e la regolarità delle gestioni nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun ente locale. A tal fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, o il presidente di provincia (…) trasmette trimestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un referto sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato. (…) Per i medesimi controlli, la Corte dei Conti può avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di Finanza”.

Altro punto modificato è quello che riguarda il Fondo di riserva (Articolo 166 del T.U.E.L) dove gli enti locali devono far confluire una dotazione non inferiore all0 0.30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio di previsione. Un fondo che, e qui la novità, è riservato alla copertura di eventuali spese “non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione”.

Poi verrà integrato l’articolo 227 “rendiconto della gestione” al quale alla fine del comma 2 si dovrà aggiungere che “In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell’articoli 141”, Ovvero? “Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio”.

Si apre poi il capitolo sugli “Organi di revisione economico-finanziario” che corrisponde all’articolo 234 e seguenti del T.U.E.L.. E qui si inserisce una novità interessante ovvero che “un componente del collegio dei revisori, con funzioni di Presidente è designato dal Prefetto ed è scelto, di concerto, dai Ministri dell’Interno e dell’Economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi ministeri”. Insomma un’ulteriore passo che dovrebbe garantire la correttezza delle procedure

Infine, degne di nota sono le integrazioni all’articolo 243 che si intitola “Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti”. Un articolo che nel T.U.E.L. constava di sette punti e che, con le modifiche apportate dal decreto vedrà l’inserimento di un punto 3 bis (“I contratti di servizio con le società partecipate devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime”) e poi il 243 bis (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) che prevede, nel caso di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, l’avvio di una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare il termine per l’adozione delle misure correttive previste dall’articolo 1, comma 168 della legge 266 del 2005. “Il consiglio dell’Ente locale, ento il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera (…) delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata di 5 anni compreso quello in corso, corredato del parre dell’organo di revisione economico-finanziario”. Una possibilità che però prevede degli obblighi e dà delle facoltà all’ente locale che vuole assicurare il graduale riequilibrio del bilancio. E quindi l’ente potrà “deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente ma al tempo stesso dovrà essere soggetto “ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi” e sarà “tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità”. Infine è “tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa” e “ una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall’ente”.

Poi il 243 ter istituisce un Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Un fondo stabilito dallo Stato “per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario”. E infine il 243 quater: Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione che stabilisce come, “entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all’articolo 243-bis, (…) il piano è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché ad un apposita Commissione che opera presso il Ministero dell’Interno e che è composta pariteticamente da rappresentanti scelti dal Ministri dell’Interno, dell’Economia e delle finanze tra i dipendenti dei ministeri”.

Ultima novità sempre emendativa del T.U.E.L. riguarda le sanzioni (tra cui l’incandidabilità) per gli amministratori che hanno contribuito al dissesto e, a differenza dello status quo, come cita la correzione all’articolo 248, non sarà più di cinque anni ma di dieci l’interdizione per “ gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario”. Questi “non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni” a qualsiasi carica elettica.

Fino a qui le modifiche al T.U.E.L. per poi iniziare con altri otto più uno articoli. E tra questi, è proprio il terzo a ricordarmi ancora una volta le parole della Cancellieri quando oggi pomeriggio sempre da Napoli, incalzata da un cronista che chiedeva quali siano le misure che il governo intende assumere anche per aiutare le realtà locali che in questo stato di forte crisi corrono maggiori rischi in tema di ordine sociale, ha risposto ancora che proprio nel decreto che arriverà domani al Cdm ci sarà un articolo che determina un ''processo di risanamento propedeutico ad un percorso ad hoc per Napoli''. Detto fatto. Eccolo qui: “Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione in favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squlibri strutturali di bilancio”. Ovvero? Ed è proprio una nota integrativa all’articolo a spiegarne il contenuto: “Per favorire l’accettazione del fatto che casi urgenti (Napoli, Palermo, Alessandria, etc) devono comunque rientrare nella nuova disciplina quadro in tema di predissesto, senza poter sperare in norme ad hoc, si prevede che in sede di prima applicazione della nuova procedura di predisse sto, in presenza di eccezionali motivi di urgenza (per l’appunto Napoli, Palermo, Alessandria, etc), possa concedersi una anticipazione (sempre a valere sul Fondo di rotazione) agli enti che comunque chiedano di accedere alla procedura di dissesto” .

Cito solo, per dovere di cronaca gli altri articoli. Il quarto parla di “rafforzamento del controllo della Corte dei conti sugli enti territoriali”il quinto riporta norme per lo “sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all’applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti, il sesto, “ulteriori disposizioni in materia di Corte dei Conti” come ad esempio che questa possa avvalersi anche di magistrati assegnati alla sezione regionale giurisdizionale, il settimo “disposizioni in tema di patto di stabilità interno” dove verrà introdotta una norma interpretativa ai fini della determinazione dell’importo massimo della riduzione del fondo sperimentale o del fondo perequativo in caso di mancato rispetto del patto da parte degli enti locali e prevedendo che, per l’anno 2012, ai comuni assoggettati nel medesimo anno alle regole del patto di stabilità interna, non si applica la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio”. L’ottavo che invece inserisce “ulteriori disposizioni per il sisma del maggio 2012” che prevede, tra le altre, per i comuni del cratere la non applicabilità delle “sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011” e che nei territori del cratere i sostituti d’imposta che non hanno operato “Busta leggera” devono versare entro il 16/12/12, senza applicazione di sanzioni e interessi. Infine il nono: “ulteriori disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT e di differimento dei termini IMU”. E allora sì, concludiamo con l’IMU e con la nota all’articolo: “il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dei Comuni è già stato differito al 31 ottobre: Coerentemente si differiscono al 31 ottobre 2012 il termine in cui i comuni possono modificare le aliquote e detrazioni Imu e al 30 novembre 2012 il termine entro cui i contribuenti devono presentare la dichiarazione Imu per il 2012”.

 

Fonte (www.ilportaborse.com)

Redazione Online

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