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Editoriali

unione europea

Oggi in GU la nuova Direttiva UE sulle conciliazioni, e in Italia ritorna la mediazione: non è certo un tempismo casuale, il ritorno alla mediazione obbligatoria era inevitabile. Lo avevano chiesto i Saggi di Napolitano, il Governatore della Banca D'Italia, la Commissione Europea (in occasione della notifica della fuori uscita dalla procedura di infrazione), Confindustria, naturalmente i 900 e oltre organismi di mediazione, giuristi e magistrati del calibro di Santacroce e altri. 
Il "decreto del fare" ha preso atto della necessità di tornare a valorizzare strumenti di risoluzione alternativa delle controversie: la convenienza, nel contesto del decreto, è data dalla necessità di rimuovere alcuni tra i tanti ostacoli alla ripresa economica.

Quattro milioni di cause civili (nei diversi gradi) pendenti non sono certo un indicatore di crescita e sviluppo. Qualcosa bisognava pur "inventarsi" e nel pacchetto giustizia trovano spazio oltre alle soluzione vecchie, 400 giudici non togati per lo smaltimento del contenzioso pendente presso le Corti di Appello, tentativi di innovazione partendo da quello che c'era già: la mediazione.

Forse non per convinzione quindi ma per necessità che si torna alla mediazione con le invitabili "concessioni" alla categoria forense. Anche i cittadini/utenti del servizio giustizia si erano fatti sentire in occasione della consultazione sul libro verde della qualità degli organismi di mediazione. La richiesta di un incontro preliminare informativo per la verifica di spazi di effettiva negoziazione ad esempio era tra le proposte di Cittadinanzattiva; tuttavia nel momento in cui l'incontro assolve al tentativo obbligatorio cambia natura e non serve più come sperato a misurare preliminarmente gli spazi di negoziazione possibile. Se l'incontro fosse invece di effettiva sola programmazione e informazione forse si faciliterebbe il percorso di incontro tra le parti.

Tra i ritocchi alla mediazione troviamo anche una attenuazione dei costi e una maggiore valorizzazione della mediazione delegata dal giudice e la ulteriore riduzione dei tempi per lo svolgimento della mediazione che passano da quattro a tre mesi, in linea con la tempistica prevista dalla nuova direttiva europea.

La questione però adesso è un'altra: aldilà delle valutazioni sui ritocchi alla mediazione è chiaro che a questo punto un secondo fallimento non sarebbe sostenibile non solo per gli organismi di mediazione ma per il sistema giustizia e per il Paese.

Il testo del decreto potrebbe essere rivisto in fase di conversione, l'importante però è non ricadere nella spirale delle battaglie già viste che adesso proprio non possiamo permetterci. La bussola questa volta sembra essere, per l'intero decreto, il testo della lettera con la quale l'Europa ha notificato lo scorso maggio la fuori uscita dalla procedura di infrazione.....a condizione però di implementare sei raccomandazioni tra le quali appunto la riforma per una importante riduzione delle controversie giudiziarie.

E le conciliazioni paritetiche?

E' auspicabile che la reintroduzione della mediazione con i "correttivi" previsti di natura economica e tecnica trovino oggi un ambiente più favorevole. Nel frattempo arriverà il 2015 anno entro il quale saremo obbligati a recepire una nuova direttiva comunitaria pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europee (http://eur-lex.europa.eu) sulle controversie di consumo, e magari saremo tutti un po' più maturi e consapevoli della "posta in gioco".

La tutela del consumatore da oltre 20 anni ruota attorno alla sperimentazione delle conciliazioni e forse questo è proprio uno dei settori rispetto al quale le Associazioni di consumatori hanno giocato un ruolo d'avanguardia che però deve adesso trovare nuovo slancio proprio a partire dalla Direttiva ADR che all'art 6 dedicato alla descrizione del principio di indipendenza e imparzialità chiarisce che "Il presente paragrafo non si applica qualora le persone fisiche interessate facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti dell'organizzazione professionale e dell'associazione di imprese da cui sono assunte o retribuite e delle organizzazioni dei consumatori" . E' una conferma quindi che il requisito di indipendenza è rispettato anche dal modello della conciliazione paritetica dove sono rappresentati gli interessi delle parti proprio da persone fisiche dipendenti di aziende e/o associazioni di consumatori. E' la collegialità e la rappresentanza paritaria degli interessi azienda/consumatori a garantire indipendenza ed imparzialità.

In un contesto che vede il proliferare di forme e modelli di ADR (vedi ad esempio l'arbitro bancario e finanziario, servizio conciliazione settore energia) anche il modello consolidato delle conciliazioni paritetiche potrebbe trovare un ruolo "codificato" nella direzione di un accesso alla giustizia alternativa di prima istanza prevedendo un ancoraggio a istituti di ADR gestiti da Autorità di settore che potrebbero svolgere una seconda istanza in caso di esito negativo della conciliazione paritetica, e divenire così gli organismi descritti dalla nuova direttiva. Lavorando su questa ipotesi potremmo recepire la nuova direttiva comunitaria in maniera organica e coerente con l'esperienza maturata da anni in Italia nel settore delle controversie di consumo.

Liliana Ciccarelli

Direzione Nazionale Cittadinanzattiva

Responsabile area legale e conciliazione

Articolo già pubblicato su Help Consumatori

Redazione Online

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