La mediazione civile e commerciale (in inglese Alternative Dispute Resolution o ADR) è stata introdotta in Italia con il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010.
La finalità della legge è quella di ridurre il contenzioso all’interno delle aule dei tribunali e di ricercare, come valida alternativa, un accordo amichevole tra due o più soggetti per la risoluzione di una controversia legale tramite l'intervento di un mediatore professionale, qualificato, terzo e imparziale.
Lo scopo principale della riforma è quello di ridurre quindi il numero di nuove cause giudiziarie, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi ridotti e costituisce uno dei pilastri fondamentali della riforma del processo civile.
Tuttavia, dopo essere stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale alla fine del 2012 (con la sentenza n. 272/2012) il 15 giugno 2001 è stata reintrodotta con il Decreto legge n. 69/2013 (c.d. “Decreto del fare”).
Dopo un articolato iter legislativo, con la pubblicazione della Legge n. 98 del 9 agosto 2013 (in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013, S.O. n. 63) di conversione del “Decreto del fare” la mediazione civile è giunta quindi ad un nuovo approdo.
Le nuove disposizioni in materia di mediazione sono entrate in vigore il 20 settembre 2013.
La mediazione rappresenta di fatto una vera e propria fase pre-processuale con la previsione dell’assistenza obbligatoria dell’avvocato.
Il Decreto del fare ha infatti ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010. In tal modo sono state riportate in vigore le disposizioni dichiarate incostituzionali con sentenza n. 272/2012 della Corte costituzionale e sono state introdotte altresì nuove norme che si indicano sinteticamente di seguito:
- è stato inserito un criterio di competenza territoriale per la presentazione della domanda;
- la procedura di mediazione può procedere solo a seguito del consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare di programmazione;
- solo lo svolgimento dell'incontro preliminare di programmazione è condizione di procedibilità (per le materie indicate) e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell'istanza a costi massimi molto contenuti;
- gratuità del primo incontro di programmazione in caso di mancato accordo;
- le controversie di RC auto sono escluse dalle materie per cui è previsto l'incontro di programmazione, mentre sono state aggiunte le controversie in tema di risarcimento del danno derivante da responsabilità (non solo medica ma più ampiamente) sanitaria;
- il giudice può ordinare, e non solo invitare, alle parti di procedere alla mediazione;
- la durata massima dell'intera procedura è stata ridotta a 3 mesi;
- gli avvocati sono mediatori di diritto ed hanno l’obbligo di aggiornamento professionale;
- gli avvocati assistono le parti durante l’intera procedura di mediazione;
- nuova disciplina in tema di efficacia esecutiva dell’accordo di mediazione.
COS’È LA MEDIAZIONE?
La mediazione è l’attività svolta da un professionista (il mediatore) con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.
Chi vuole iniziare una causa civile deve prima contattare un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia.
E’ fissato un primo incontro di programmazione con un mediatore e le parti.
All’esito dell’incontro preliminare di programmazione, le parti decidono se concludere la mediazione con un accordo, oppure proseguire la mediazione o ancora, in caso di mancato accordo, terminare la procedura di mediazione e andare in giudizio (senza pagare le indennità della mediazione).
Il mediatore redige un verbale che attesta l’esito della procedura.
Il mediatore, in caso di mancato accordo, formula una proposta di conciliazione.
Il giudice può prendere provvedimenti nei confronti della parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione.
Il verbale di accordo, alle condizioni di legge, costituisce titolo esecutivo.
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia. Quest’ultimo potrà svolgersi, su istanza dell’interessato, presso appositi organismi, iscritti in un registro istituito con decreto del Ministro della giustizia. Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere formati in materia di mediazione e frequentare corsi di aggiornamento teorico-pratici.
ESITONO VARI TIPI DI MEDIAZIONE?
Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, il decreto legislativo distingue due tipi di mediazione:
- facoltativa, cioè scelta dalle parti;
- obbligatoria (ex lege o per ordine del giudice), quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione.
Quando il processo è stato avviato, anche in sede di giudizio d’appello, il giudice, in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti, così da non favorire dilazioni, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’ordine del giudice deve essere adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.
QUANDO LA MEDIAZIONE È OBBLIGATORIA?
Nelle materie elencate dall’articolo 5, comma 1 del D.lgs. 28/2010 la mediazione si pone come condizione di procedibilità per l’avvio del processo.
Le materie sono le seguenti:
- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.
In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione, con l’assistenza di un avvocato che deve, chiaramente e per iscritto, informare il proprio assistito, sia della possibilità di procedere alla mediazione e delle relative agevolazioni fiscali che dei casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all’atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo.
Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.
QUAL È LA DURATA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE?
Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire.
Il tempo impiegato per il procedimento di mediazione non è computabile ai fini della verifica della durata ragionevole del processo, ai sensi della Legge Pinto (Legge n. 89/2001).
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti possono scegliere liberamente l’organismo: in caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata la prima domanda.
Presentata la domanda presso l’organismo di mediazione, è designato un mediatore ed è fissato un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione (non oltre trenta giorni dal deposito della domanda).
La domanda e la data dell’incontro sono comunicate all’altra parte, anche a cura dell’istante.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro ed è necessaria l’assistenza di un avvocato.
Per la mediazione obbligatoria, il mancato accordo in sede di primo incontro di programmazione vale come tentativo di mediazione esperito ai fini della procedibilità dell’azione giudiziale. In caso di mancato accordo, i costi della mediazione sono gratuiti.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il giudice condanna la parte costituita, che non partecipa al procedimento senza giustificato motivo, al pagamento di una somma pari al contributo unificato.
Il mediatore ha il compito di condurre le parti ad un accordo amichevole di definizione della controversia (conciliazione).
In caso di accordo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell’accordo.
Il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, per l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Se l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione (può farlo anche in qualunque momento del procedimento, su concorde richiesta delle parti).
SPESE PROCESSUALI
All’esito del processo civile, se il provvedimento del giudice corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa e la condanna al pagamento delle spese processuali della parte soccombente riferite al medesimo periodo, nonché al pagamento del contributo unificato e al pagamento dell’indennità spettante al mediatore (e all’esperto, se nominato).
Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto.
AGEVOLAZIONI FISCALI
Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.
In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
GRATUITÀ DELLA MEDIAZIONE
La mediazione è gratuita per i soggetti che avrebbero beneficiato del patrocinio a spese dello Stato nel giudizio in tribunale (soggetti meno abbienti): quando la mediazione è condizione di procedibilità ex lege della domanda giudiziale (nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010) ovvero quando la mediazione è disposta dal giudice.
A tal fine, la parte deve depositare presso l’organismo dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui firma può essere autenticata dal mediatore.
Non è prevista alcuna spesa in caso di mancato accordo.
Quando il primo incontro di programmazione tra le parti e il mediatore si conclude con un mancato accordo, non è dovuto alcun compenso per l’organismo di mediazione.