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Sono state pubblicate le modalità operative relative al cosiddetto Bonus mamme previsto dalla Legge di Bilancio 30 dicembre 2023, n. 213 (art. 1, comma 180).

Chi può accedere all’esonero?
L’esonero contributivo riguarda le lavoratrici madri di due o più figli che hanno un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato nei settori pubblico e privato, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Rientrano nell’ambito di applicazione anche i rapporti di apprendistato, in quanto tale rapporto, come previsto dalla normativa vigente, deve considerarsi un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. La misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione ai rapporti di lavoro summenzionati sia instaurati che instaurandi nel periodo di riferimento di seguito descritto.

Nello specifico, l’esonero viene applicato per le lavoratrici madri di tre o più figli, sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

Inoltre, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero contributivo trova applicazione anche per le lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Nel caso in cui la lavoratrice, avente i requisiti, fosse titolare di altre riduzioni quali l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 15 sempre della legge di Bilancio 2024, dovrà scegliere di quale esonero fruire e comunicarlo al proprio datore di lavoro, giacché il c.d. Bonus mamme risulta alternativo e non cumulabile a quest’ultimo.

A quanto ammonta l’esonero?
La misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Cosa fare per accedere all’esonero?
Le lavoratrici che hanno diritto alla misura in oggetto possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, comunicandogli il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.

Sarà poi il datore di lavoro a comunicare i dati relativi all’esonero seguendo le indicazioni riportate nella Circolare pubblicata dall’INPS.

Sarò possibile, altresì, comunicare direttamente all’INPS le informazioni relative ai codici fiscali dei figli mediante l’apposito applicativo di cui l’Istituto darà atto quando disponibile.

Da quando è previsto l’esonero?

L’esonero spetta a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti sopra illustrati, o, per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d’anno, dal mese di realizzazione dell’evento.

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Aggiornamento ai consumatori finanziato dal MIMIT. D.M. 6/5/2022 art. 5

Martina Lalli

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