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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Verisure Italy S.r.l., fornitrice di sistemi di allarme e relativi servizi, una sanzione di 4 milioni e 250mila euro per quattro condotte in violazione del Codice del consumo. Quello che è stato contestato alla società è di aver svolto attività promozionale ingannevole dal 2021 al 30 ottobre 2023 attraverso vari canali di comunicazione omettendo o non evidenziando che, sottoscrivendo il contratto, non si acquistavano il sistema e gli apparati di allarme Verisure che, invece, si ricevevano solo in comodato d’uso gratuito.

Inoltre dal 2022, nella fase di recesso dal contratto, la società ha attuato una condotta aggressiva con una serie di comportamenti ostativi alla conclusione del rapporto, come il mancato o ritardato accoglimento delle istanze di recesso, la prosecuzione delle fatturazioni nei mesi successivi alla cessazione del servizio e la ritardata o mancata disinstallazione degli impianti di allarme. Oltre a ciò la società nel momento della sottoscrizione del contratto prevedeva l’avvio immediato della prestazione del servizio anche durante il periodo di esercizio del diritto di ripensamento, senza una richiesta espressa da parte del cliente, come richiesto dal Codice del consumo.

L’Autorità ha inoltre avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Booking.com (Italia) S.r.l., Booking.com B.V. e Booking.com International B.V. per accertare un presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi online di intermediazione e prenotazione di strutture alberghiere, in violazione dell’art. 102 del TFUE.

Nello specifico Booking conferirebbe alle strutture alberghiere che fanno parte del Programma Partner Preferiti e Preferiti Plus vantaggi in termini di visibilità della propria offerta nei risultati di ricerca, a fronte di commissioni più elevate e dell’impegno a offrire su booking.com prezzi più competitivi ovvero meno elevati di quelli che le strutture applicano sul proprio sito o sulle piattaforme di altre agenzie di viaggio online (c.d. OTA). Inoltre in caso Booking riscontrasse prezzi migliori praticati su altri siti online, si riserva la possibilità di applicare, senza il consenso delle strutture, uno sconto (il c.d. Booking Sponsored Benefit) per allineare l’offerta di booking.com alla migliore tra quelle disponibili online.

Tale strategia sembra ostacolare lo svolgimento di una concorrenza effettiva nel mercato con danno alle altre OTA e ai consumatori in termini di maggiori prezzi e minore scelta nei servizi di intermediazione e prenotazione online.

Aggiornamento ai consumatori finanziato dal MIMIT. D.M. 6/5/2022 art. 5

Martina Lalli

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