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Notizie

Si è concluso il procedimento di definizione, da parte dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), del contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto aereo possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture in relazione al trattamento dei reclami.

Con la delibera n. 92/2024 sono state individuate specifiche misure regolatorie volte a sanzionare esclusivamente eventuali violazioni inerenti al trattamento dei reclami inoltrati dall’utente. L’applicazione è estesa anche ai servizi di trasporto aereo composti da una o più tratte di volo, a condizione che il primo imbarco o lo sbarco finale del viaggio avvengano in un aeroporto italiano e che i voli siano stati oggetto di un’unica prenotazione, in base a un accordo di code-sharing.

Nel caso in cui il soggetto a cui l’utente ha inviato il reclamo si dichiari incompetente dovrà trasmettere il reclamo, informando anche l’utente da cui il reclamo è partito, al soggetto (vettore, gestore aeroportuale e gestore di piattaforma) ritenuto competente, che ha a questo punto l’obbligo di fornire all’utente una risposta motivata.

L’utente ha inoltre il diritto di ricevere un indennizzo automatico, commisurato al prezzo del titolo di viaggio, in caso di tardiva o mancata risposta al reclamo.

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Aggiornamento ai consumatori finanziato dal MIMIT. D.M. 6/5/2022 art. 5

Martina Lalli

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