Menu

Notizie

Il 24 luglio la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2024, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie. Il testo, già approvato in prima lettura lo scorso 18 luglio da Senato, he subito alcune modifiche rispetto al testo originario. Forse la più rilevante riguarda l’art 2. Nella sua prima formulazione, l'articolo 2 prevedeva l'istituzione di un Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria presso il Ministero della Salute.

Tale organismo avrebbe avuto il potere di effettuare controlli presso le aziende sanitarie per verificare il rispetto dei criteri di efficienza e appropriatezza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie, nonché il corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il loro recupero. Però dopo il parere fortemente contrario espresso dalla Conferenza delle Regioni che temevano un'eccessiva ingerenza del potere centrale nell'autonomia regionale in materia di sanità l’articolo è stato completamente riscritto.
Nella nuova formulazione, l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria è stato soppresso. I compiti di verifica e controllo sono stati invece attribuiti al Responsabile unico dell'assistenza sanitaria regionale (Ruas).

Il Ruas avrà il compito di:

  • Monitorare i tempi di attesa nelle aziende sanitarie regionali.
  • Segnalare eventuali criticità al Ministero della Salute.
  • Predisporre un piano di azione per il recupero delle liste d'attesa.
  • In caso di inadempienza da parte delle Regioni, il Ministero della Salute potrà comunque esercitare poteri sostitutivi, attivando procedure specifiche. definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per approfondire

Il testo del Decreto

Cristiano Tempesta

Iscriviti alla newsletter

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido


Valore non valido

Valore non valido