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L’aumento della spesa farmaceutica non può essere imputato ai cittadini. Tar e CGA Sicilia danno ragione a Cittadinanzattiva imponendo che il ticket sui farmaci e sulle prestazioni sia progressivo.

Non si può utilizzare il ticket esclusivamente per contenere la spesa sanitaria, in quanto la compartecipazione sanitaria deve, soprattutto, mirare a costruire nel cittadino una concreta consapevolezza circa il costo delle prestazioni sanitarie.
Non è possibile, senza una congrua istruttoria, stabilire le soglie di esenzione dal ticket al fine di evitare di colpire fasce di popolazione poco abbienti. Questi due dei principi contenuti nella sentenza del 29 gennaio 2007 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (Pres. Virgilio, Est. Giaccardi) nell’ambito della azione di contrasto messa in campo da Cittadinanzattiva contro il proliferare incontrollato dei ticket sanitari.
La sentenza dei Giudici d’Appello siciliani fa seguito all’iniziativa di Cittadinanzattiva davanti al Tars di Catania per impugnare I due decreti regionali che stabilivano, anche a carico di nuclei familiari non abbienti, quote di compartecipazione sulla farmaceutica (2 Euro per ogni confezione prescritta) e sulle prestazioni di diagnostica ed ambulatoriali (per queste ultime, anche superiori a 50 Euro). Già in quella prima occasione, Cittadinanzattiva aveva ottenuto dai Giudici Amministrativi l’emissione di una sentenza che ha anche stabilito il diritto di partecipazione delle organizzazioni civiche ai processi decisionali in materia sanitaria e di legittimazione delle stesse a ricorrere in giudizio per ottenere l’annullamento di atti a contenuto generale anche in assenza di iniziative giudiziarie di singoli cittadini.
In particolare, su quest’ultimo punto, Giudici del Tars Catania avevano evidenziato come il metodo ISEE utilizzato dalla Regione Sicilia per regolamentare l’imposizione dei ticket sanitari, seppur legittimo, fosse un metodo “senz’anima” e, cioè, neutro rispetto alla reale possibilità di individuare le fasce di minore abbienza economica le quali, invece, sarebbero dovute essere “fotografate” attraverso una reale indagine socio-economica del bisogno dei cittadini siciliani.
La mancanza di tale indagine nei decreti regionali (I quali fissavano la soglia di bisogno in Euro 7.000 ISEE, sottoponendo al pagamento qualsiasi nucleo familiare al di sopra del limite) ha quindi generato la pronuncia del 20 luglio 2005 emessa dai Giudici amministrativi catanesi e ribadita pienamente nella recente sentenza 29 gennaio 2007 emanata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia su appello della Regione Siciliana. Anche per I Giudici Amministrativi di secondo grado, quindi, l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto fare ricorso ai propri poteri ordinari di indagine per accertare prima della emissione del decreto le situazioni di indigenza isolane.
In sostanza, la Corte ha determinato che debba vigere un rispetto delle diverse fasce per la compartecipazione, evidenziando quindi un criterio di progressività nei costi. Le richieste dei legali di Cittadinanzattiva, Fresta e Cittadino, hanno permesso al Supremo Organo di Giustizia Amministrativa siciliana di mettere sostanzialmente “fuorilegge” l’imposizione del ticket anche sui farmaci “generici”. Secondo I Giudici d’Appello, infatti, I decreti regionali impugnati hanno messo a nudo una “flagrante contraddizione” dell’azione amministrativa rispetto alla necessità di una “maggiore responsabilizzazione dei soggetti” che è imposta dalla legge. Questa responsabilizzazione non può che passare, ovviamente, per l’incentivo verso l’acquisto dei farmaci a brevetto scaduto (ma parimenti efficaci) rispetto a quello dei più costosi medicinali “griffati”.

Redazione Online

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